Alcune brevi note in risposta alle domande che ci pervengono frequentemente da parte dei nostri clienti.

Cosa sono le strutture delle costruzioni edili?​​​​​

Tutti lo sappiamo o crediamo di saperlo, almeno nell’uso corrente del termine ma si tratta
di un argomento molto complesso la cui trattazione richiede una formazione specifica
anche in relazione alle pesanti implicazioni in materia di sicurezza pubblica.
Proprio la esigenza di tutela della sicurezza e più in generale dell’interesse pubblico ha
portato nel tempo a stabilire il sistema di leggi vigenti che regolano la materia.
Va da se che il mancato rispetto delle leggi e delle norme espone chiunque sia coinvolto
nelle costruzioni (proprietari, progettisti, direttori lavori, costruttori, fornitori, collaudatori,
consulenti, pubblici funzionari ed ancora finanziatori, assicuratori, notai ecc. ecc.) a conseguenze
anche molto gravi di carattere civile e penale.
Senza avere la pretesa di esaurire l’argomento richiamiamo di seguito, con il sistema sintetico
della domanda e risposta, ciò che riguarda le strutture in legno (lamellare e/o massello).

Devono essere progettate e da chi le strutture in legno? Anche quelle piccole?
Si, sempre, da professionisti abilitati ai sensi di legge, anche le piccole;
la norma non fa distinzioni per dimensioni.


Devono essere depositati al Genio Civile i progetti costruttivi e
i calcoli delle strutture in legno?

Si, prima dell'inizio dei lavori, esattamente come per il calcestruzzo e l’acciaio.


Sono prescritte certificazioni per le forniture di legno da utilizzare nelle strutture?
Si, il legno per uso strutturale deve essere prodotto in stabilimenti
dotati di procedimento di controllo qualità certificato ISO 9001 e
i prodotti devono avere la marcatura CE.


Quali requisiti, oltre la marcatura CE, deve avere il legno da utilizzare nelle strutture?
Deve corrispondere a quanto stabilito dal progettista per classe di resistenza,
sezione, lunghezza, modalità di montaggio e le altre caratteristiche indicate
nel progetto costruttivo.

Sono previste prescrizioni per le ditte che eseguono le lavorazioni su legno strutturale?
Si e sono molto impegnative.
Sono definite dalle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni.
Esse stabiliscono che qualsiasi ditta che con impianti fissi o mobili,
in fabbrica o cantiere, con attrezzature automatiche o manuali (quindi anche
il semplice operaio con attrezzatura portatile), che esegue lavorazioni
per preparare elementi base di legno alla successiva fase di montaggio costituisce
un “Centro di lavorazione” che deve ottenere da parte del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici l'attestato di iscrizione nell’apposito elenco
al termine della istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti necessari
alla iscrizione stessa.

Quali sono i requisiti indispensabili per ottenere l’attestato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?
A parte le normali prescrizioni necessarie per qualsiasi attività, la ditta deve:
1) aver nominato il Direttore Tecnico in possesso di comprovata esperienza e
di attestato di qualificazione rilasciato da organismi riconosciuti e sotto la cui
responsabilità si svolge l’intera attività della ditta.
2) Disporre di un sistema di controllo qualità aziendale che garantisca il rispetto
di tutte le norme di riferimento, dei contratti e dei progetti relativi.
3) Disporre della marcatura univoca, pezzo per pezzo, che indichi i dati caratteristici
di tutti gli elementi trave che compongono la struttura.
4) Disporre di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità che permetta di
documentare tutta la catena produttiva dal produttore iniziale all’utilizzatore finale
e viceversa, da conservare per la durata di 10 anni.

Il legno prodotto e lavorato secondo le prescrizioni appena elencate è definito
“legno qualificato per utilizzo strutturale”.


Come si può verificare che la fornitura sia conforme alle norme e quindi
utilizzabile nelle costruzioni?

Tutte le forniture oltre che marcate pezzo per pezzo sono accompa-gnate dalle
certificazioni previste tra cui spicca l’elenco dei codici di tracciabilità e la copia
dell’attestato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativo alla ditta che ha
eseguito le lavorazioni.


Come si inserisce il semplice commercio di travi strutturali nel discorso della
tracciabilità?

Anche il semplice commercio eli travi strutturali comporta l’obbligo di mantenere
attivo il sistema di tracciabilità, che non può essere interrotto, per cui il commerciante
deve disporre di un sistema di registrazioni idoneo.


Cosa fare nel caso la fornitura sia sprovvista dei necessari documenti?
Le Nuove Norme Tecniche stabiliscono che il Direttore dei Lavori deve (attenzione
deve!) impedire l’ingresso in cantiere di tali materiali non emendo idonei per legge
all’uso strutturale. Questo punto delle Nonne Tecniche è ovviamente importantissimo
perché la inosservanza vanifica tutto il sistema legislativo posto a garanzia della
pubblica incolumità. Infatti non è prevista alcuna possibilità di riutilizzo e/o
recupero di tali materiali in ambito strutturale e quindi devono essere semplicemente
rifiutati.


È collaudabile una struttura realizzata malauguratamente con travi in legno
non qualificato?

No assolutamente perché, mancando i certificati indispensabili,
il Collaudatore non potrà collaudare la struttura.
Naturalmente il Comune non rilascerà l'abitabilità/agibilità e via elencando.


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